
Diritto e Dpcm, DL, ecc.
Giurisprudènza s. f. [dal lat. iurisprudentia, der. di iurisprudens: v. la voce prec.]. – soprattutto nelle espressioni facoltà di g., facoltà di studio universitario, da cui si ottiene la laurea in giurisprudenza.
Lo svolgimento del diritto, e l’insieme delle leggi, delle istituzioni giuridiche, di un popolo, di una società storica: la g. romana; la g. dell’età di mezzo; la g. italiana dell’età moderna. 2. a. In senso più tecnico, l’insieme delle pronunce, cioè delle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali di uno stato su questioni determinate; secondo la natura di tali organi e la materia che giudicano, si distingue una g. costituzionale, civile, penale, commerciale, finanziaria, agraria, ecclesiastica, di diritto pubblico, di diritto internazionale, ecc.; talora con riferimento indiretto agli organi che hanno emesso le decisioni: quale è il pensiero della g. su questa materia?; la g. dominante è nel senso che …, e sim. b. Anche, l’interpretazione della legge che è contenuta ed espressa nelle sentenze: la g. della Cassazione, della Corte d’appello.
La Giurisprudenza (termine derivante dalla lingua latina iurisprudentia, deriv. di iurisprudens, cioè prudens iuris: esperto del diritto, o scienze giuridiche) è la scienza che studia il diritto e la sua interpretazione. In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno,
In senso più ristretto e tecnico, il termine indica l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai casi concreti che si presentano loro.[1]
Alla giurisprudenza si affianca normalmente la dottrina, intesa quale attività di studio scientifico ed elaborazione intellettuale del diritto. In alcuni sistemi giuridici, come in quelli di common law, la giurisprudenza, intesa, in questo caso, come complesso delle decisioni giudiziarie, rientra tra le fonti del diritto.
Già nel diritto romano era in vigore il principio scire leges non est verba earum tenere sed vim ac potestatem; del resto la iurisprudentia era per i romani la scienza del diritto, in origine monopolio del collegio sacerdotale dei pontefici, cui competeva la determinazione delle norme di diritto (ius): la loro opera, che si pronunciava su casi concreti, formalmente appariva ricognitiva dello ius, ma in realtà creava ius, procedendo alla sua determinazione non solo sulla base degli usi tradizionali (mores maiorum), ma anche di valutazioni in via equitativa, che portavano ad adeguare la norma di volta in volta alle esigenze. Si assisteva così a una interpretazione continuamente evolutiva per opera della giurisprudenza dei pontifex, che si arricchì poi man mano di nuovi istituti, mantenendosi nel solco degli istituti tradizionali.
Il monopolio pontificale della giurisprudenza dura sino al III secolo a.C., lasciando luogo ad analoga attività di interpretazione da parte della giurisprudenza laica, aperta a chiunque abbia acquisito prestigio per la propria personale competenza nella materia. Si noti che, non esistendo fonti scritte di diritto, l’attività del collegio sacerdotale dava adito a gravi e probabilmente fondati dubbi di arbitrarietà, in special modo quando una vertenza vedeva contrapposti un patrizio (nobile) e un plebeo. Per tale ragione si è giunse alla stesura delle “Leggi delle XII tavole” e al successivo sviluppo del diritto romano classico fino alla codificazione ad opera dell’Imperatore Giustiniano mediante il Corpus iuris civilis anche per tale motivo si ritiene che la tradizione del diritto nell’antica Roma è dunque alla base del moderno sistema legale di civil law vigente in Europa e in via di introduzione anche in Cina.
Medioevo
L’evoluzione giuridica in Europa ha le sue radici proprio nella penisola italiana; i glossatori, quali Pepone, Irnerio e Graziano, furono i primi eruditi a lavorare sugli antichi Codici del diritto romano, guidandone la transizione durante tutto il medioevo. A Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi si deve poi la formazione della nuova scuola di interpretazione delle fonti romane, detta dei commentatori: questi superarono il metodo della glossa per rendere lo stile più libero di confrontarsi con i testi giuridici giustinianei, non fermandosi al significato letterale delle parole ma interpretandone il senso in modo più estensivo, soprattutto al fine di adattare lo spirito delle regole romanistiche alle nuove esistenze di regolazione economica e sociale del tempo[2].
Età moderna
In età moderna contributo significativo fu dato all’inizio del XIX secolo dal codice civile napoleonico, che influenzò la tradizione giuridica nella penisola italiana.[3] Dopo l’unità d’Italia la regolazione dei rapporti privati dei cittadini nella loro vita quotidiana, del commercio, del processo civile, del processo penale, fu prevista nel codice civile e nel codice di commercio insieme al codice di procedura penale e nel codice penale (in quest’ultimo caso prima il codice sardo del 1859, poi quello varato dal Ministro Zanardelli nel 1889 e poi quello riformato dal Ministro Rocco nel 1930).[4] Sul piano del contributo politico al rafforzamento dell’Italia, il ruolo dei giuristi italiani “appare il nerbo e la dimensione caratteristici del nuovo Stato, con i giuristi né impassibili né estranei, ma anzi coinvolti nella comune edificazione e impegnatissimi in una adeguata cementazione della costruenda struttura”.[3]
Vedi QUI: http://demetriopriolo.altervista.org/
– Diritto civile (2)
– Diritto commerciale (3)
– Diritto comparato (4)
– Diritto costituzionale (5)
– Diritto penale (6)
– Diritto privato (7)
– Diritto pubblico (6)
– Diritto romano (3)
– Filosofia del diritto (7)
– Storia giuridica (6)
Contatto: demetriopriolo117@gmail.com
IMPORTANTE
Vedi Livelli Gerarchici delle Leggi Umane:
https://pattoverascienza.com/giurisprudenza/
https://pattoverascienza.com/?s=livelli+gerarchici
Diritto e Dpcm, DL, ecc.
http://www.europeanconsumers.it/2020/12/22/la-sperimentazione-di-massa-del-vaccino-covid-19-viola-le-normative-internazionali-sui-diritti-inalienabili-della-salute-e-della-liberta/
Per fare ricorso contro le multe senza avvocati:
https://www.studiocataldi.it/amp/news.asp?id=22676-multe-ricorsi-gratis-e-senza-avvocato-con-l-aiuto-del-ministero&__twitter_impression=true&s=09
Grande decisione del consiglio di stato italiano, che di fatto ANNULLA tutti i DL, DCPM, ecc., CHE HANNO CALPESTATO I DIRITTI COSTITUZIONALI, vedi video:
Ecco il diagramma di come è composto lo “stato” Italiano = REPUBLIC OF ITALY registrato al SEC (US) assieme alla companies mondiali…
COMUNICAZIONE di SERVIZIO a TUTTI i COLLEGHI (Avvocati e Medici) ITALIANI
Fin da ora, in merito alle volontà manifestate da alcuni sconsiderati soggetti, sulla obbligatorietà di trattamenti sperimentali imposti surrettiziamente alla cittadinanza, devo informare tutti i colleghi avvocati italiani che già alcune Corti d’appello penali EUROPEE (es. di LISBONA) hanno utilizzato l’articolo 6 della dichiarazione dell’UNESCO come base giuridica per scardinare i trattamenti sanitari imposti senza consenso e così ogni avvocato italiano, se richiesto dai cittadini, dovrà difendere il cliente, eccependo davanti alla giurisdizione questo articolo della dichiarazione Unesco e citando le sentenze che all’uopo forniremo se necessarie. Si vince uniti.
«Articolo 6 – Consenso
- Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere attuato solo con il consenso preventivo, libero e informato dell’interessato, basato su informazioni sufficienti. In tal caso, il consenso dovrebbe essere espresso e la persona interessata può revocarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio per l’interessato. “
http://www.eusebismo.org/articoli/22-11-2020-una-sentenza-storica
FINALMENTE QUALCUNO si SVEGLIA e DIFENDE i SUOI CITTADINI LAVORATORI da una DITTATURA ILLOGICA ed IRRESPONSABILE ! – Borgosesia, 07/Dic/ 2020
– Lo ha annunciato in mattinata, e nel pomeriggio del 7 dicembre il Sindaco di Borgosesia, On. Paolo Tiramani invia alla Presidenza del Consiglio una istanza di annullamento/revoca in autotutela del D.P.C.M. del 3 dicembre, quello che prevede divieti di circolazione nelle ore notturne e l’obbligo a rimanere in casa nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.
“In questi giorni, in qualità di Sindaco di Borgosesia, ho ricevute ripetute segnalazioni da parte di miei cittadini, che lamentano una vera e propria mortificazione sociale a causa di tale provvedimento. Ho dunque richiesto la collaborazione dell’avvocato vercellese Alberto Villarboito, per individuare la corretta forma giuridica con la quale spiegare al Governo, ed al Presidente del Consiglio in particolare, le motivazioni oggettive per le quali tale decreto non solo è vessatorio, ma anche antigiuridico, inopportuno ed illegittimo”.
E’ stato così prodotto un documento articolato su tre pagine, che analizza nel dettaglio i punti chiave del Dpcm, nei quali viene prescritto il divieto di circolazione nelle ore notturne e a Natale e Capodanno oltre che l’apertura delle attività di ristorazione dalle 5 del mattino alle 18: tutte prescrizioni che, specifica l’istanza presentata da Paolo Tiramani, vanno contro diritti previsti dalla Costituzione e causano danni oggettivi alla popolazione.
“Non ci sono motivazioni giuridiche né scientifiche alla base del divieto di libera circolazione, in netto contrasto a quanto previsto all’art. 16 della Costituzione Italiana – spiega Tiramani – non risponde a esigenze sanitarie, né politico-amministrative, e nemmeno al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione. Non rispetta il principio di proporzionalità, che prevede che gli atti amministrativi non vadano oltre quanto opportuno per raggiungere lo scopo necessario e addirittura viola l’art. 13 della Costituzione laddove, vietando lo spostamento aldifuori della propria abitazione nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno, configura una restrizione della libertà personale che non può essere adottata se non con atto motivato dall’autorità giudiziaria”… per il resto dell’articolo, vedi:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10207849230545415&id=1734957793
Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri.
La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli della più recente crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando all’interno di esso quegli strumenti che permettessero di modulare i principi costituzionali in base alle specificità della contingenza: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata»
Marta Cartabia – Presidente della Corte costituzionale, 28 aprile 2020 – Palazzo della Consulta, Roma (I)
Lo “IUS RESISTENTIAE di ITALIANI ed ITALIANE CHE RESISTONO…..
la Costituzione della Repubblica italiana.
By Luca Scantamburlo – 28 ottobre 2020
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È universalmente riconosciuto che ci sono dei Beni Giuridici che appartengono alla Comunità Internazionale, e degli Interessi che vanno al di là dei confini dell’ordinamento di ogni Stato e di ogni Popolo singolarmente considerati. Questi Beni Giuridici e questi Interessi sono, infine, tutti espressione, per derivazione, del principio universale di Giustizia che trova la propria fonte nel Diritto Naturale e, infine, nello Jus Gentium.
Tra essi, tutti quelli che sono comunemente chiamati “diritti fondamentali dell’uomo”.In questo contesto, il principio della preminenza del Diritto sulla Forza – e soprattutto sull’impiego arrogante della Forza (ybris) e dei suoi strumenti (non solo militari, ma ivi comprese l’economia e la moneta), che da troppo tempo si è e si sono esercitati sui Popoli del mondo, sulle loro economie, i loro Stati, i loro territori e i loro confini – si leva oggi come un grido, reclamando il suo posto nella gerarchia del corretto uso del potere, dei valori e dei principi universali.In questa gerarchia, è il Diritto che utilizza l’economia per la realizzazione dei fini giuridici sui quali esso si fonda; e questi fini trovano la loro legittimazione esclusivamente negli elementi che costituiscono l’espressione del principio universale di Giustizia prima richiamato, che ha al suo centro l’Uomo, sia come espressione della sua dimensione Spirituale che del suo essere Materiale.Ciò detto, è divenuto sfacciatamente evidente che si è gestito ogni genere di risorse (anche e, in certi casi, soprattutto economiche e finanziarie) in modo tale che il risultato sia, ed è, l’indebitamento crescente e senza fine degli Stati, la distruzione della loro economia, la riduzione in stato di povertà e di indigenza di un numero crescente e senza fine di cittadini e di Popoli. E, infine, la distruzione di Stati, Popoli, civiltà, anche con effetti non secondari, come le tragedie delle crisi economiche studiate a tavolino e delle emigrazioni di massa forzate, le cui ripercussioni devastanti si potranno veramente valutare soltanto negli anni a venire (in particolare per queste ultime, sia per le regioni di partenza e sia per quelle di arrivo).
Sotto il vessillo blasfemo della parola “libertà”, abilmente piegata nelle sue declinazioni più estensive, trascinati quasi in una sorta di ipnosi massiva al motto di parole d’ordine come “progresso”, “cambiamento” compulsivo, “libero scambio” e “riforme”, travolti da una psicosi collettiva, si è costruito un immane inganno, che ha travolto ogni livello di vita: umana, economica, politica, divorando anche quel che resta della dimensione spirituale. Ci si è arrivati con gli artigli dell’economia, dagli embarghi ai fasulli “piani di sviluppo” (progetti fallimentari preordinati all’indebitamento, senza soluzione, di interi popoli e territori), alla trappola di una moneta imposta dall’esterno (sia d’ “ancoraggio” che d’”impiego”: peso argentino-dollaro, franco CFA, sino all’euro). E laddove questo non bastava si è intervenuti con le armi: gli ultimi devastanti conflitti armati, abilmente mascherati sotto la voce “lotta al terrorismo”, sono riusciti a distruggere anche quello che il tempo e la storia, in millenni, non avevano osato (Palmira, mercato di Aleppo, reperti in Iraq…).
Per puro, folle profitto e potere fini a sé stessi, si sono sacrificati valori umani essenziali: quasi come in una sceneggiatura dal sapore drammatico, mentre si proclamavano diritti umani fondamentali e imprescindibili, e mentre se ne cristallizzavano e codificavano i cardini in documenti sottoscritti in atmosfere e contesti magnificenti, dietro le quinte si affilavano le armi più sofisticate per devastare la vita di milioni di esseri umani.
Liriche imponenti hanno costellato in musica i palcoscenici dell’ultimo scorcio dello scorso secolo: qualunque risveglio degli spiriti è stato abilmente ammansito, plasmato, dirottato e, infine, travolto o soffocato, sino alla compressione dell’essere umano allo status di macchina. Ma l’uomo è oltre questo: è prima di tutto “essere”, e poi anche (ma non solo) “umano”. Intere generazioni sono andate perdute: quale immenso capitale sprecato, quanti talenti perduti, quanta bellezza distrutta!
Qualcuno, in tutto questo, avrà avanzato la pretesa di essere “come Dio”: ma Dio non distrugge, crea. Qui si è solo distrutto, continuativamente, inesorabilmente: non si è creato nulla, solo un’immensa devastazione.
Quale immane follia ha portato le nostre Genti a buttare al macero l’enorme bagaglio culturale frutto dell’elaborazione filosofica, giuridica e politica della cultura classica, semitica, cristiana e medievale? A tali radici noi dobbiamo i fondamenti della nostra scienza, del nostro umanitarismo, del nostro liberalismo e della nostra fede nella dignità e nella libertà umana.
Per dirla con Ionesco “Le roi se meurt”… Cosa ci impedisce di darci ancora un’occasione ? O troveremo la nostra Salamina o, a breve, sarà la dissoluzione anche per chi, con tracotante temerarietà, gioca ancora ad “essere Dio”.
By Avv. Paola Musu – Tratto da: sadefenza.org
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(ASI) “L’ultimo atto fatto dal Governo Conte non è un DPCM ma un DL (Decreto legge 2 dicembre 2020 n° 158), oltretutto senza sanzioni, il quale introduce la normativa per contrastare gli spostamenti tra regioni diverse per la tutela dei rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, un atto questo che ha come norma primaria lo “stato di necessità”.
Sono state fatte delle trasformazioni rispetto ai vecchi atti, in quanto perché non essendo un DPCM ma bensì un decreto legge, come tutti i decreti legge ha l’obbligo di superare il parere della Corte Costituzionale detta anche Consulta. Per chi no lo sapesse la Corte costituzionale, nell’ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di verificare la conformità a Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); a dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; a giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; a verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi. Pertanto tornando all’ultimo decreto legge di Conte, se la Corte costituzionale avesse ravvisato la mancanza dei presupposti Costituzionali avrebbe respinto al mittente la legge e l’avrebbe resa nulla.
Il Governo ha dovuto strutturare un atto avente una forma tale da non essere ricusato, e per evitare ciò in questo nuovo decreto ha introdotto un cavillo, che se da una parte ha permesso di superare il parere della Consulta, dall’altra permette agli italiani di potersi spostare dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021; questo diversamente da quanto Conte ci ha voluto far credere con lo spauracchio del TSO verso tutti gli italiani. Nel decreto si legge infatti che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse, ma con una eccezione ossia ad eccezione degli spostamenti giustificati da “situazione di necessità“. Il termine necessità dal latino necessitas – artis, derivazione di necesse, rappresenta l’essere necessario, ovvero una condizione di ciò che è necessario, termine che ha un valore ampio ed assoluto. Una necessità non è solo oggettiva: “andare in farmacia, andare a fare la spesa, andare in tabaccheria, ecc.” ma può essere anche soggettiva, questo vuol dire che io in caso di necessità posso fare quello che ritengo necessario per la mia persona. Entrando ancor più nello specifico vuol dire che se io ho la necessità di andare da un mio familiare io ci vado; se ho la necessità di vedere la persona che amo io lo posso fare; se io ho la necessità di spostarmi in altra regione per rigenerare la mia salute io ci vado; se io esco alle 11 di sera perché lo ritengo necessario per la mia salute, io lo faccio, perché per la mia persona è uno stato di necessità!
Tali “necessità” se specificate avrebbero violato i principi costituzionali e la Consulta avrebbe ricusato l’atto essendo questo un decreto legge e non un DPCM e quanto tale deve essere rispettoso dei principi costituzionali. Pertanto è lo stesso decreto legge che ci dice che per necessità ci possiamo spostare.
Invitiamo quindi tutti gli Italiani che hanno una situazione di necessità a spostarsi liberamente dal 21 dicembre al 6 gennaio, esibendo alle forze dell’ordine il decreto legge che contiene il cavillo, decreto legge oltretutto privo di sanzioni.”
Lo dichiara il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC)
By Mauro Tiboni
ATTENZIONE:
I DPCM SONO ILLEGITTIMI: IL TRIBUNALE DI ROMA SBUGIARDA CONTE
Secondo un’ordinanza del Tribunale di Roma le restrizioni che il Governo ha introdotto attraverso l’utilizzo dei DPCM non sono legittime perché trattasi di atti amministrativi che non possono interferire con diritti costituzionali. #Byoblu24
https://go.byoblu.com/ConteDPCM
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Oggi i popoli sono divenuti superflui perché i metodi di produzione del potere e della ricchezza si sono accentrati nel controllo di poche grandi famiglie dinastiche – un’oligarchia che decide a porte chiuse sopra quanto rimane delle istituzioni delle democrazie formali nazionali – e non necessitano delle masse di lavoratori, consumatori, combattenti di cui necessitava il capitalismo industriale produttivo. Conseguentemente, cittadini e lavoratori hanno perso la capacità di negoziare e stanno perdendo reddito, diritti, sicurezze, voglia di far figli. «Oligarchia per popoli superflui» è un libro che tutti dovrebbero leggere, soprattutto in ambito universitario, affinché possa concretizzarsi un auspicato sgretolamento di quegli obsoleti paradigmi che ingabbiano l’evoluzione della cultura, dell’informazione e della Conoscenza e si venga a creare, fra gli studenti di oggi (padri di famiglia e lavoratori del domani) una nuova consapevolezza riguardo al ruolo non del semplice cittadino (troppo spesso inteso come un numero o come il mero ingranaggio di una macchina), ma dell’essere umano nella propria integralità, per l’edificazione di un nuovo Umanesimo e di un nuovo Rinascimento.By avv. Marco Della Luna: Oligarchia per popoli superflui – L’ingegneria sociale della decrescita infelice
http://www.auroraboreale-edizioni.com/?product=oligarchia-per-popoli-superflui-marco-della-luna
A pag. 300 l’autore già nel 2010 preconizzava il ricorso a false pandemie montate dai governi e dall’OMS per imporre vaccinazioni di massa con prodotti nocivi in funzione di ridurre la popolazione terrestre.
Esperto per la Vera scienza, conoscenza, filosofo della vita eterna, esperto in Medicine Naturali, Scienza della Nutrizione, Bioelettronica e Naturopatia.
Consulente di https://mednat.news/curriculum.htm
– Curatore, Tutore, Notaio, Trustee del TRUST estero VANOLI G.P.
– Human Rights Defender ONU/A/RES/53/144 1999
– Diritti dei Batteri e Virus, cioè della Vita/Natura in genere